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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.050. in Assemblea riferita al C. 1154-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/09/2013  [ apri ]
1.050.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Rimborso alle liste, partiti e movimenti politici delle sole spese effettivamente sostenute per le consultazioni elettorali. Modifiche alla legge 6 luglio 2012, n.  96. Trasparenza dei bilanci delle liste, dei partiti e dei movimenti politici).

  1. Alle liste, ai partiti e ai movimenti politici è attribuito il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale in occasione del rinnovo del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e dei consigli regionali, nel caso abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi o almeno un eletto nelle rispettive consultazioni. Per la regione Trentino-Alto Adige, i suddetti rimborsi si riferiscono alle elezioni per i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. I rimborsi per le spese sostenute dai soggetti indicati al comma 1 sono ripartiti tra gli stessi in proporzione ai voti ottenuti in occasione delle elezioni per le quali si richiede il rimborso. Gli stessi sono erogati sulla base dell'effettivo rendiconto delle spese elettorali sostenute dalla lista, dal partito o dal movimento politico e possono riguardare esclusivamente le spese di cui al comma 3 connesse allo svolgimento della campagna elettorale.
  3. Sono rimborsabili, ai sensi del presente articolo, le spese sostenute in relazione a:
   a) materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;
   b) acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;
   c) allestimenti e servizi connessi a manifestazioni elettorali convocate in occasione della consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;
   d) canoni di affitto di locali; nel caso in cui siano abitualmente destinati a sede della lista, del partito o del movimento politico, per l'intero anno in cui si svolge la consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso;
   e) personale, già dipendente della lista, del movimento o del partito politico, per l'intero anno in cui si svolge la consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso.

  4. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  5. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica.
  6. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n.  515, e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n.  43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  7. I contributi pubblici per le spese sostenute dalle liste, dai partiti e dai movimenti politici in occasione delle consultazioni elettorali riferite al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati, ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ai consigli regionali, ivi compresi i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono costituiti da quattro fondi, ciascuno di euro 18.750.000.
  8. In relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 7 relativi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applica il comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n.  515.
  9. I rimborsi di cui al presente articolo sono corrisposti esclusivamente per l'anno in cui si svolge l'elezione dell'organo per la quale essi sono richiesti, entro centoventi giorni dalla proclamazione degli eletti.
  10. Le somme erogate, o da erogare, ai sensi del presente articolo e ogni altro credito vantato dalle liste, partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono in ogni caso cedibili a terzi.
  11. Le risorse erogate ai partiti secondo le previsioni di cui alla presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte delle liste, dei partiti e dei movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori delle liste, dei partiti e dei movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni della lista, del partito o del movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.
  12. In caso di eventuali rinunce al rimborso da parte di liste, partiti o movimenti politici, non si fa luogo alla distribuzione dell'eventuale somma rimanente tra le liste, i partiti o i movimenti politici, neanche a fronte di relativa richiesta.
  13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di liquidazione delle somme dovute ai sensi del comma 10, sono individuati le liste, i partiti e i movimenti politici aventi diritto ed è disciplinata la liquidazione del fondo di garanzia di cui al comma 11.
  14. Alla legge 6 luglio 2012, n.  96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I contributi pubblici per le spese sostenute dalle liste, dai partiti e dai movimenti politici in occasione delle consultazioni elettorali relative al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati, ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ai consigli regionali e ai consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, ammontano a euro 75.000.000 e sono così distribuiti:
   a) 18.750.000 euro per ciascuna consultazione elettorale relativa al Senato della Repubblica;
   b) 18.750.000 euro per ciascuna consultazione elettorale relativa alla Camera dei deputati
   c) 18.750.000 euro per ciascuna consultazione elettorale relativa all'elezione dei membri spettanti all'Italia del Parlamento europeo;
   d) 18.750.000 euro per le consultazioni elettorali relative ai consigli regionali, nonché ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, ripartiti tra le diverse regioni e le province suddette in proporzione alla popolazione»;
   b) la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: «Richiesta dei rimborsi per le spese elettorali connesse all'effettivo svolgimento della campagna elettorale»;
   c) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
  «1. Le liste, i partiti e i movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali connesse all'effettivo svolgimento della campagna elettorale ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano»;
   d) all'articolo 9:
    1) i commi 1 e 2 sono abrogati;
    2) al comma 4, terzo periodo, le parole: «sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «è trasmesso alla Commissione il verbale di approvazione del rendiconto»;
    3) al comma 9, le parole: «o la relazione della società di revisione» sono soppresse;
    4) al comma 20, le parole: «la relazione della società di revisione e» sono soppresse.

  15. Gli obblighi previsti dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n.  96, come modificati dall'articolo 1-ter, sono estesi a tutte le liste, i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un eletto all'interno di un consiglio regionale, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, a prescindere dall'eventuale richiesta di rimborso elettorale.
  16. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231, e successive modificazioni, in relazione ai soggetti di cui al comma 1 sono fissate all'importo di euro 250.

  Art. 1-ter.(Sanzioni. Abrogazioni. Copertura finanziaria ) – 1. Nel caso in cui la lista, il partito o il movimento politico ometta di ottemperare agli obblighi di rendicontazione previsti all'articolo 1-quater, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n.  96, sanziona altresì il legale rappresentante con una sanzione amministrativa pari a euro 50.000. Tale responsabilità si estende in solido ai membri dell'organismo che, secondo lo statuto, è tenuto ad approvare il bilancio.
  2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di falsa rendicontazione, o di mancata pubblicità della stessa, in violazione degli obblighi di cui all'articolo 1-bis e all'articolo 7, comma 1.
  3. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 7, comma 2, si applica una sanzione amministrativa pari ad euro 100.000.
  4. La legge 3 giugno 1999, n.  157, è abrogata.
  5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-bis e 1-ter, commi 1, 2 e 3, pari al massimo a 78 milioni di euro nell'anno in cui si svolgessero contemporaneamente tutte le elezioni degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 1-bis, si provvede oltre che con i risparmi derivanti dall'abrogazione della legge 3 giugno 1999, n. 157, con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.
  6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n.  662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2013. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
  7. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.  400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base-regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 6 e 14.