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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.601. in Assemblea riferita al C. 1154-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/10/2013  [ apri ]
9.601.
approvato

  Al comma 1, sopprimere le parole: e le quote associative versate.

  Conseguentemente. al medesimo articolo 9:
   al comma 2, alinea, sopprimere le parole:
e delle quote associative;
   al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
    a) al 37 per cento, per importi compresi tra 30 e 20.000 euro annui;
    b) al 26 per cento, per importi compresi tra 20.001 e 70.000 euro annui.
   sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. A decorrere dall'anno 2014, dall'imposta lorda sul reddito è altresì detraibile un importo pari al 75 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per la partecipazione a scuole o corsi di formazione politica promossi e organizzati dai partiti di cui al comma 1. La detrazione di cui al presente comma è consentita nei limiti dell'importo di euro 750 per ciascuna annualità per persona.
  3-bis. La detrazione di cui al comma 3 è riconosciuta a condizione che le scuole o i corsi di formazione politica siano stati appositamente previsti in un piano per la formazione politica presentato dai partiti entro il 31 gennaio di ciascun anno e allegato alla richiesta di cui all'articolo 8, comma 2. Nel piano sono descritte in termini generali le attività di formazione previste per l'anno in corso, con indicazione dei temi principali, dei destinatari e delle modalità di svolgimento, anche con riferimento all'articolazione delle attività sul territorio nazionale, nonché i costi preventivati.
  3-ter. La Commissione esamina il piano entro quindici giorni dal termine previsto dal comma 3-bis e qualora non vi riscontri attività manifestamente estranee alle finalità di formazione politica, comunica il proprio nulla osta al partito interessato entro i quindici giorni successivi. Il partito è tenuto a informare i partecipanti alle scuole o corsi di formazione politica della comunicazione di cui al precedente periodo.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole da: valutate in 20,9 milioni di euro fino a: a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: valutate in 27,4 milioni di euro per l'anno 2015 e in 15,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;

  Conseguentemente, all'articolo 14-bis, comma 2, sostituire le parole da: Agli oneri fino a: a decorrere dall'anno 2014 con le seguenti: Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, cui.

La Commissione