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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.400. in Assemblea riferita al C. 1154-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/10/2013  [ apri ]
8.400.(versione corretta)

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 possono essere ammessi, a richiesta, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 9, alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 10, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
  2. Possono altresì iscriversi nel registro di cui all'articolo 4 ed essere ammessi, a richiesta, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 9, alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 10, anche partiti o movimenti politici che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trenta e di Bolzano riportando almeno un eletto, sempreché si tratti di partiti o movimenti politici che antecedentemente alla data del deposito del contrassegno o dell'aggregazione siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.