stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.60. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/09/2013  [ apri ]
9.60.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  8. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 7 risulti un onere inferiore a quello indicato al comma 6, le risorse di cui all'articolo 10, comma 4, sono integrate di un importo corrispondente alla differenza tra l'onere indicato al comma 6 e quello effettivamente sostenuto per le finalità di cui al presente articolo, come accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente:
   all'articolo 10, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: comma 7 con le seguenti: commi 7 e 8;
   all'articolo 15, comma 2, sostituire le parole: le occorrenti variazioni di bilancio con le seguenti: le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione della presente legge.