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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.050. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/09/2013  [ apri ]
10.050.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. (Primarie). – 1. I partiti, i movimenti o le associazioni con finalità politiche possono organizzare, per la designazione dei candidati a cariche amministrative o politiche alle quali si accede per mezzo di consultazioni elettorali, elezioni primarie a spese e sotto il controllo dello Stato.
  2. Il contributo di cui all'articolo 10 è ridotto del 50 per cento per i partiti, i movimenti o le associazioni con finalità politiche che non utilizzano le elezioni primarie per la designazione dei candidati al Parlamento.
  3. Gli organi della pubblica amministrazione ai quali sono demandati l'organizzazione e il controllo delle elezioni primarie sono gli stessi che curano gli adempimenti elettorali nelle elezioni politiche e amministrative.
  4. Ogni partito, movimento o associazione con finalità politiche può scegliere di designare i propri candidati mediante elezioni primarie o con altra procedura, purché nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 49 della Costituzione, delle regole del codice civile e dello statuto. Se sceglie il metodo delle elezioni primarie, il risultato è vincolante per la successiva presentazione dei candidati.
  5. Le elezioni primarie possono essere indette anche da più partiti, movimenti o associazioni con finalità politiche che decidano di presentare candidati comuni a determinate consultazioni elettorali. In tal caso, il risultato vincola tutti i partiti, movimenti o associazioni con finalità politiche che hanno partecipato alle elezioni primarie.
  6. Hanno diritto di partecipare alle elezioni primarie tutti i cittadini che risultano iscritti al partito o ai partiti che le hanno indette e che sono residenti nella circoscrizione elettorale alla quale l'elezione si riferisce.
  7. I partiti devono consegnare, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni primarie, alle commissioni elettorali competenti l'elenco completo degli iscritti.
  8. Eventuali irregolarità possono essere denunciate da qualunque elettore che abbia diritto di voto nelle elezioni primarie in questione, all'ufficio elettorale competente.
  9. Le controversie sono definite con le stesse modalità previste per le consultazioni elettorali alle quali le elezioni primarie fanno riferimento.
  10. Le modalità per l'indizione delle elezioni primarie, per la consegna dei certificati elettorali, per le operazioni di voto, per il controllo e per la proclamazione dei risultati sono stabilite con apposito regolamento da adottare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, applicando, per quanto compatibili, le norme previste per le elezioni alle quali le primarie fanno riferimento.
  11. Le elezioni primarie devono essere effettuate almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione delle candidature per le elezioni alle quali fanno riferimento.