Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al presente e al precedente comma, il medico può presumere dal comportamento dal paziente o dal contesto la volontà dell'interessato di rifiutare le informazioni di cui alle disposizioni citate e, in tale caso, riferisce le medesime notizie ai familiari o alla persona all'uopo incaricata, per procedere, con il consenso di tali soggetti, a informare successivamente il paziente stesso, registrando dette circostanze nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico. In nessun caso l'attività del medico condotta ai sensi del presente comma può are corso a ipotesi di responsabilità colposa.