Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero della salute, con propri provvedimenti detta regole uniformi per la raccolta delle dichiarazioni e per l'interoperabilità delle banche dati nazionali. Il Ministero altresì raccoglie le informazioni sui DAT, che le regioni sono tenute con periodicità semestrale, ad inviare, realizzando una banca dati nazionale delle Disposizioni anticipate di trattamento.