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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.94. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 1142

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/01/2017  [ apri ]
3.94.

  Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. Il medico è tenuto al pieno rispetto delle DAT le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano possibilità, scientificamente validate, di trattamenti sanitari e scelte terapeutiche capaci di assicurare il miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso in cui le DAT non indichino un fiduciario vengono sentiti il coniuge o la parte dell'unione civile o, in mancanza, i figli, o, in mancanza, gli ascendenti.
  4. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato o da un medico convenzionato o dipendente del SSN. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.