Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Rimane sempre ferma la possibilità nel caso in cui il paziente non sia cosciente e non abbia dettato DAT né abbia nominato un fiduciario, per il coniuge, la parte in unione civile, il convivente o ciascuno dei parenti fino al quarto grado di rivolgersi al giudice tutelare per chiedere l'autorizzazione all'interruzione dei trattamenti sanitari, ivi comprese la nutrizione e l'idratazione artificiali, per assecondare la volontà del paziente stesso, direttamente o implicitamente ma in modo univoco manifestata nella vita pregressa.