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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.44. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 1142

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/01/2017  [ apri ]
3.44.

  Sostituire gli articoli 3 e 4 con il seguente:
  Art. 3. – (Pianificazione condivisa delle cure e dichiarazioni anticipate di trattamento).1. Nella relazione tra paziente e medico di cui all'articolo 1 può essere realizzata, con riguardo all'evolversi delle conseguenze di patologie croniche e invalidanti, una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.
  2. In tal caso, il paziente viene in particolare informato e, ove lo autorizzi, anche i suoi familiari, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sul possibile evolversi della patologia in atto, sulle possibilità cliniche di intervento, sulle risorse disponibili a sostegno della qualità della vita e sulle cure palliative praticabili. Deve in ogni caso essere garantito al paziente un adeguato supporto psicologico.
  3. Su tale base, il paziente può esprimere il proprio consenso alla pianificazione delle cure condivisa con il medico e i propri intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario, attraverso un documento datato e sottoscritto dal paziente, dal medico e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Il medesimo documento è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico. Il documento di pianificazione delle cure può essere sempre modificato dal paziente, nel rapporto col medico che lo abbia in cura.
  4. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali e sul presupposto delle informazioni, come riferibili a tali contesti, di cui al comma 2, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Nel caso dell'effettiva insorgenza di una delle patologie di cui al comma 1, le dichiarazioni anticipate dovranno essere sostituite, ove il paziente sia in grado di autodeterminarsi e sempre che attualmente lo desideri, da una pianificazione condivisa delle cure, secondo quanto previsto rispetto ad essa dal presente articolo.
  5. Le dichiarazioni di cui al comma precedente devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante, dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale, che conserva a sua volta una copia originale delle suddette dichiarazioni per tutta la vita del dichiarante e fino a 20 anni dalla sua morte.
  6. Può essere indicato come fiduciario una persona maggiorenne e capace d'intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del medesimo avviene attraverso la sottoscrizione del documento di cui al comma 3 o delle dichiarazioni di cui al comma 4 o con atto successivo, che viene allegato. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che viene comunicato al paziente o al dichiarante.
  7. Il medico sottoscrive il documento di cui al comma 3 o le dichiarazioni di cui al comma 4 ove la volontà del paziente o del dichiarante non risulti essere stata condizionata da condizioni depressive o di alterazione psicologica, oppure da pressioni aventi per oggetto la rinuncia alle terapie.
  8. Nel caso in cui il paziente non sia in grado, attualmente, di autodeterminarsi, il contenuto del documento di cui al comma 3 o delle dichiarazioni di cui al comma 4, ove regolarmente sottoscritti, deve essere rispettato, rimanendo fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 7. Tale contenuto può essere disatteso, in tutto o in parte, dal medico, sentito il fiduciario o, in sua assenza, i familiari, qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all'atto della sottoscrizione, di poter altrimenti conseguire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
  9. Le dichiarazioni di cui al comma 4 restano valide per un periodo di tre anni e possono essere revocate in qualsiasi momento, senza formalità, dalla persona che le abbia rilasciate. Possono essere sempre modificate, oppure possono essere confermate alla scadenza, secondo le modalità previste rispetto alle medesime dal presente articolo.
  10. Le regioni che adottino modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di informazioni concernenti il documento di cui al comma 3 o le dichiarazioni di cui al comma 4, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al paziente o al dichiarante la scelta se conferire copia di tali atti o indicare il luogo della loro reperibilità.