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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.39. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 1142

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/01/2017  [ apri ]
3.39.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Ciascun comune, anche in forma associata, entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al successivo comma 4-ter, istituisce un registro comunale finalizzato a raccogliere le DAT dei propri residenti e le loro eventuali modifiche previste.
  4-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione dei registri di cui al presente articolo e per la trasmissione da parte del comune delle dichiarazioni anticipate di volontà ai medici di base interessati.