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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.38. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 1142

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/01/2017  [ apri ]
3.38.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nel caso in cui la persona da sottoporre a trattamento sanitario versi in uno stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alla volontà espressa dalla stessa nella DAT. In caso di assenza della medesima, si ha riguardo alla volontà manifestata dal fiduciario o, in mancanza di questo, dall'amministratore di sostegno o dal tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto o dal partner dell'unione civile e il convivente, dai figli, dai genitori o dai parenti entro il quarto grado. In assenza dei soggetti di cui al periodo precedente, la ricostruzione della volontà del soggetto acquista valore e può essere utilizzata se confermata anche mediante l'acquisizione di prove testimoniali, dal giudice tutelare al quale può ricorrere chiunque nell'interesse della persona incapace di accordare o rifiutare il proprio consenso.