Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In assenza di disposizioni anticipate di volontà, il personale sanitario e medico deve tenere conto della volontà del paziente manifestata in precedenza ai familiari o persone di sua fiducia. Colui che presta o rifiuta il consenso ai trattamenti sanitari per conto di un soggetto in stato di incapacità di intendere e di volere è tenuto ad agire nell'esclusivo e miglior interesse dell'incapace, tenendo conto della volontà manifestata da quest'ultimo in precedenza, nonché dei valori e delle convinzioni notoriamente propri dell'incapace.