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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.25. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 1142

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/01/2017  [ apri ]
3.25.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Se un soggetto capace di intendere e di volere è impossibilitato a redigere autonomamente la disposizione anticipata di trattamento, la stessa può essere redatta e sottoscritta da un pubblico ufficiale, anche presso il domicilio del disponente e senza oneri a suo carico. La disposizione anticipata di trattamento deve essere sottoscritta anche dal disponente e dai testimoni. Se il disponente è impossibilitato a sottoscrivere la dichiarazione se ne indica la causa. L'impossibilità di sottoscrivere la dichiarazione deve essere certificata da un medico e il certificato deve essere allegato alla dichiarazione.