Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:
Art. 1.
(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito).
1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso, il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.
2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.
3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.
Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.