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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1277. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 1142

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/01/2017  [ apri ]
1.1277.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge nel rispetto degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Obbliga, inoltre, il medico ad informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente che acquista valore peculiare nella fase del fine vita.