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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.91. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 1142

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/01/2017  [ apri ]
3.91.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Rimane sempre ferma la possibilità nel caso in cui il paziente non sia cosciente e non abbia dettato DAT né abbia nominato un fiduciario, per il coniuge, la parte in unione civile, il convivente o ciascuno dei parenti fino al quarto grado di rivolgersi al giudice tutelare per chiedere l'autorizzazione all'interruzione dei trattamenti sanitari, ivi comprese la nutrizione e l'idratazione artificiali, per assecondare la volontà del paziente stesso, direttamente o implicitamente ma in modo univoco manifestata nella vita pregressa.