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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.13. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 1142

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/01/2017  [ apri ]
3.13.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Le DAT devono essere redatte in forma scritta, anche attraverso strumenti informatici di comunicazione, datate e sottoscritte davanti a un pubblico ufficiale o a un medico o a due testimoni. Con la medesima forma sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Il dettato costituzionale mantiene valore per le volontà espresse in forma diversa.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le Regioni possono aggiungere nella tessera sanitaria l'informazione comprovante le DAT, che può essere portata con sé dal paziente o esibita dai familiari, o dalla parte in unione civile o dal convivente.