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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.1. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 1142

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/01/2017  [ apri ]
3.1.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Le strutture sanitarie pubbliche o private sono tenute a garantire il rispetto delle disposizioni anticipate di trattamento.
  5-ter. I responsabili delle strutture sanitarie pubbliche o private, che non ottemperino a quanto disposto dal comma 5-bis del presente articolo, sono tenuti, personalmente e per conto della struttura da cui dipendono, al risarcimento del danno, morale, esistenziale e materiale, provocato al paziente e ai suoi familiari dal mancato rispetto delle disposizioni anticipate di volontà.