Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. La persona minore di 18 anni ha sempre diritto ad essere ascoltata su quanto si riferisce alla tutela della sua salute, dedicandole tutto il tempo necessario per aiutarla a capire in modo chiaro in cosa consista la sua malattia e quali siano le scelte possibili. In questa fase informativa potranno essere coinvolti, oltre al medico curante, anche uno psicologo clinico, esperto nella relazione con i minori. Le decisioni, prese successivamente alla fase informativa, terranno conto anche del punto di vista dei suoi genitori, o del suo amministratore di sostegno, stabilendo un piano di trattamento sempre e solo in difesa del supremo interesse del minore.
2. Anche la persona legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno ha diritto ad essere ascoltata ogni volta che si devono prendere decisioni che hanno per oggetto la sua salute e i trattamenti necessari per garantirla nel miglior modo possibile.