Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In nessun caso il genitore esercente la potestà genitoriale o il legale rappresentante del minore o dell'incapace potrà con le sue decisioni mettere a repentaglio la vita del soggetto che rappresenta. Nei casi dubbi i sanitari sono tenuti a comunicare al giudice tutelare il contenuto delle richieste ed i rischi ad esse inerenti.