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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.16. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 1142

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/01/2017  [ apri ]
2.16.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In nessun caso il genitore esercente la potestà genitoriale o il legale rappresentante del minore o dell'incapace potrà con le sue decisioni mettere a repentaglio la vita del soggetto che rappresenta. Nei casi dubbi i sanitari sono tenuti a comunicare al giudice tutelare il contenuto delle richieste ed i rischi ad esse inerenti.