Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, nel caso in cui si trovi nella fase terminate di una malattia incurabile o di particolare gravità, ha il diritto di riavere tutti i trattamenti necessari alla diminuzione delle proprie sofferenze, anche quando tali trattamenti possono accelerare l'esito mortale della patologia in atto.