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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.2154. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 1142

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/01/2017  [ apri ]
1.2154.

  Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole da: sono annotati fino a: elettronico con le seguenti: sono raccolti nel Registro di cui all'articolo 3-bis.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
   b) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Conservazione delle Dichiarazioni anticipate di trattamento – DAT)

  1. Il registro delle Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.
  2. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia e del Ministero della salute, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle disposizioni anticipate di trattamento autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle strutture sanitarie e ospedaliere e dell'autorità giudiziaria.
  3. Con decreto di cui al comma 2, è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al comma 1. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura di cui al comma 1, escluso ogni onere per lo Stato.

ident. 1.2155.