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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1864. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 1142

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/01/2017  [ apri ]
1.1864.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi di cui agli articolo 2, 13 e 32 della Costituzione, stabilisce che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. La presente legge stabilisce altresì che il paziente partecipi all'identificazione delle cure mediche nell'ambito dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente. In ogni caso è fatto divieto di ogni forma di eutanasia attiva o di suicidio assistito.