Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi di cui agli articolo 2, 13 e 32 della Costituzione, stabilisce che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. La presente legge stabilisce altresì che il paziente partecipi all'identificazione delle cure mediche nell'ambito dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente. In ogni caso è fatto divieto di ogni forma di eutanasia attiva o di suicidio assistito.