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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1503. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 1142

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/01/2017  [ apri ]
1.1503.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Il medico non può prendere in considerazione dichiarazioni anticipate di trattamento orientate a cagionare la morte del pazienti o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica. Il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.