Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Il medico non può prendere in considerazione dichiarazioni anticipate di trattamento orientate a cagionare la morte del pazienti o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica. Il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.