Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il medico può presumere dal comportamento dai paziente o dal contesto la volontà dell'interessato di rifiutare le informazioni di cui al presente comma e, in tale caso, riferisce le medesime notizie ai familiari o alla persona all'uopo incaricata, per procedere, con il consenso di tali soggetti, a informare successivamente il paziente stesso, registrando dette circostanze nella cartella clinica o nei fascicolo elettronico. In nessun caso l'attività del medico condotta ai sensi del presente comma può dare corso a ipotesi di responsabilità colposa.