Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Inoltre riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi previsti dalla legge.