Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge nel rispetto di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Inoltre stabilisce che la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana.