Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge nel rispetto degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Obbliga, inoltre, il medico ad informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente che acquista valore peculiare nella fase del fine vita.