Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La Repubblica garantisce il diritto inviolabile di ogni uomo alla vita e tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, nessun trattamento può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, salvo che non ne derivi un rischio fondata per la vita della persona.