stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.01. in Assemblea riferita al C. 1142-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/04/2017  [ apri ]
5.01.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norme in materia di eutanasia).

  1. Ai fini del presente articolo per trattamento eutanasico s'intende la somministrazione, da parte del personale medico o sanitario, di farmaci aventi lo scopo di provocare, con il consenso del paziente, la sua morte immediata.
  2. Il paziente, maggiore di età e capace di intendere e di volere, affetto da una patologia caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta e irreversibile, senza alcuna prospettiva di sopravvivenza o le cui sofferenze fisiche o psichiche sono costanti e insopportabili, ha diritto di richiedere il trattamento eutanasico.
  3. La richiesta del paziente deve essere espressione di una scelta piena, libera, certa e consapevole, ben ponderata e volontaria e deve essere redatta alla presenza di almeno due testimoni, datata e sottoscritta dal disponente e dai testimoni. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
  4. Il paziente può revocare la sua richiesta in ogni momento. In tale caso, la dichiarazione di cui al comma 3 è ritirata dalla cartella clinica e riconsegnata al paziente.
  5. Il medico e il personale sanitario, prima di praticare il trattamento eutanasico, sono tenuti ad accertare che perduri lo stato di sofferenza fisica o psichica del paziente e che permanga l'intenzione di chiedere il trattamento eutanasico, informandolo sulla sua situazione clinica e sulle sue prospettive di vita, nonché sulle possibilità terapeutiche ancora attuabili e sui trattamenti palliativi e sulle loro conseguenze. Il medico e il personale sanitario sono tenuti altresì a garantire che il trattamento eutanasico rispetti la dignità del paziente e non provochi allo stesso sofferenze fisiche nonché ad informare, se richiesto dal paziente, le persone di fiducia indicate dallo stesso.
  6. La dichiarazione documentata del paziente, la documentazione relativa alla procedura seguita dal medico curante con i relativi risultati, nonché il rapporto redatto dal medico o dai medici consultati, sono inseriti nella cartella clinica del paziente.
  7. Il medico e il personale sanitario che praticano il trattamento eutanasico non sono punibili se prestano la propria opera alle condizioni e con le procedure previste dal presente articolo e tali condotte non integrano gli estremi dei reati di cui agli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale.
  8. Le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a garantire il rispetto della volontà manifestata ai sensi del comma 3 del presente articolo anche in caso di obiezione di coscienza da parte del personale medico e sanitario.
  9. La persona deceduta a seguito di un trattamento eutanasico, praticato in conformità alle condizioni e alle procedure stabilite dal presente articolo, è dichiarata deceduta di morte naturale a tutti gli effetti di legge.
  10. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto, individua le modalità necessarie a garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale la corretta applicazione della presente legge, nel rispetto della dignità del paziente e dei suoi familiari.
  11. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo.