Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative.