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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.77. in Assemblea riferita al C. 1142-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 04/04/2017  [ apri ]
1.77.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge stabilisce altresì che sono vietate forme di accanimento terapeutico nei confronti del paziente. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali.

  Conseguentemente:
   al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.;
   all'articolo 3, comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;.