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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.200. in Assemblea riferita al C. 1142-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 04/04/2017  [ apri ]
1.200.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti punti: Il medico può presumere dal comportamento dal paziente o dal contesto la volontà dell'interessato di rifiutare le informazioni di cui al presente comma e, in tale caso, riferisce le medesime notizie ai familiari o alla persona all'uopo incaricata, per procedere, con il consenso di tali soggetti, a informare successivamente il paziente stesso, registrando dette circostanze nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico. In nessun caso l'attività del medico condotta ai sensi del presente comma può dare corso a ipotesi di responsabilità colposa.