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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.71. in Assemblea riferita al C. 1142-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/04/2017  [ apri ]
3.71.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nel caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare e su parere del collegio medico.

  Conseguentemente, al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.