3.71.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nel caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare e su parere del collegio medico.
Conseguentemente, al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
Palmieri Antonio,
Brunetta Renato,
Sisto Francesco Paolo,
Archi Bruno,
Biancofiore Michaela,
Biasotti Sandro,
Brambilla Michela Vittoria,
Calabria Annagrazia,
Carfagna Maria Rosaria,
Catanoso Basilio,
Centemero Elena,
Cesaro Luigi,
Crimi Rocco,
De Girolamo Nunzia,
Di Stefano Fabrizio,
Fontana Gregorio,
Gallo Riccardo,
Garnero Santanchè Daniela,
Gelmini Mariastella,
Genovese Francantonio,
Giacomoni Sestino,
Giorgetti Alberto,
Gullo Maria Tindara,
Laffranco Pietro,
Longo Piero,
Martinelli Marco,
Milanato Lorena,
Occhiuto Roberto,
Palmizio Elio Massimo,
Polidori Catia,
Polverini Renata,
Romele Giuseppe,
Rotondi Gianfranco,
Russo Paolo,
Santelli Jole,
Sarro Carlo,
Savino Elvira,
Savino Sandra,
Secco Dino,
Squeri Luca,
Valentini Valentino,
Vella Paolo,
Binetti Paola,
Calabrò Raffaele,
Gigli Gian Luigi