Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il fiduciario, adeguatamente informato sulle condizioni di salute del disponente e riguardo alla diagnosi e alla prognosi, si impegna a garantire il rispetto da parte del personale sanitario e medico delle disposizioni anticipate di volontà del disponente. Al fiduciario è attribuita la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge.