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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.200. in Assemblea riferita al C. 1142-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/04/2017  [ apri ]
3.200.

  Al comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: Fatta eccezione per il caso di sopraggiunta incapacità, la disposizione anticipata di trattamento ha durata di dieci anni, termine oltre il quale perde la sua efficacia. Alla sua scadenza la disposizione anticipata di trattamento può essere confermata, modificata o revocata secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 4 della presente legge.