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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.196. in Assemblea riferita al C. 1142-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/04/2017  [ apri ]
3.196.

  Sostituire il comma 7, con i seguenti:
  7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personale, è istituito il Registro nazionale delle DAT all'interno del Sistema Tessera Sanitaria. Con il decreto di cui al periodo precedente sono individuate le modalità di raccolta delle DAT, di trattamento e di conservazione delle medesime, nonché con cadenza quinquennale, gli obblighi di comunicazione indicante gli estremi della dati e le modalità per la sua eventuale modificazione o revoca, ai disponenti che abbiano consegnato una copia delle DAT al Registro. Il Registro nazionale è funzionalmente collegato con i registri regionali, ove esistenti.
  8. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 7, le regioni possono regolamentare l'inserimento delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, all'interno del Fascicolo sanitario elettronico ovvero del registro regionale delle DAT, ove istituiti.
  9. Il disponente può trasmettere una copia delle DAT al Registro nazionale delle DAT o, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 7, al Fascicolo sanitario elettronico ovvero nel registro regionale delle DAT, ove istituiti.