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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.2. in Assemblea riferita al C. 1142-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/04/2017  [ apri ]
2.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.