Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge stabilisce altresì che sono vietate forme di accanimento terapeutico nei confronti del paziente. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali.
Conseguentemente:
al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.;
all'articolo 3, comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;.