Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La presente legge assicura altresì che nei riguardi del paziente in stato di fine vita o di morte imminente il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali.