Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. In presenza di sintomi o di comportamenti tali da far ritenere una possibile intervenuta incapacità di intendere e di volere, il medico si avvale della consulenza di altri specialisti, fermo restando il successivo coinvolgimento del giudice tutelare per la eventuale nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi degli articoli 404 e seguenti del codice civile.