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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.13.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1139

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/07/2013  [ apri ]
1.13.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, sentite le competenti commissioni parlamentari, può deliberare il commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di società, che impieghi un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a 500 e che gestisca almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza, anche reiterata, accertata ai sensi del comma 1-bis, dell'autorizzazione integrata ambientale, di seguito anche «AIA.». Il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro sette giorni dalla delibera del Consiglio dei ministri, e per le attività di cui al comma 5, s'avvale di un sub commissario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi procedimenti si provvede all'eventuale sostituzione o revoca del commissario e del sub commissario.
  1-bis. Ai fini del commissariamento di cui al comma 1, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'AIA è accertata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto, con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA-APPA) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, in contraddittorio con l'impresa interessata.