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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.05. in Assemblea riferita al C. 1139-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/07/2013  [ apri ]
1.05.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. Nei limiti di spesa pari a 35 milioni di euro per l'anno 2013 e 73 milioni per l'anno 2014, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale ambientale del territorio di Taranto è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte del Comune di Taranto e della Provincia di Taranto. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate agli enti locali, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. All'articolo 39-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Qualsiasi prodotto contenente nicotina o altra sostanza idonea a sostituire il consumo di tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, ivi inclusi quelli di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, è assoggettato alle medesime disposizioni inerenti alla distribuzione, vendita, detenzione e consumo in materia di tabacchi lavorati.».

  3. Le modalità attuative del comma 2, quanto ai profili fiscali e tariffari occorrenti per il conseguimento dei risultati di cui al comma 2, comunque in misura tale da assicurare maggiori entrate non inferiori a 35 milioni di euro per l'anno 2013 e a decorrere dall'anno 2014 non inferiori a 73 milioni di euro, sono adottate con decreto del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza conseguenze discriminatorie o distorsive in relazione alle caratteristiche dei diversi prodotti, ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013 n. 38, che costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
  4. Al comma 1 dell'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «commi 1, 2 e 4» sono sostituite le parole: «commi 1, 2, 4 e 4-bis» e al comma 1, dell'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «tabacchi lavorati» sono aggiunte le parole: «e dei prodotti di cui all'articolo 39-ter, comma 4-bis».
  5. All'onere derivante al comma 1 pari a 35 milioni per l'anno 2013 e 73 milioni a decorrere dall'anno 2014 si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3 e 4.