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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.011. in Assemblea riferita al C. 1139-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/07/2013  [ apri ]
2.011.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2.1. – (Conferimento di quote azionarie al Fondo strategico italiano SpA). – 1. In caso di comprovata impossibilità, immediata o successiva, di disporre delle risorse finanziarie della società proprietaria dello stabilimento di interesse strategico nazionale s.p.a ILVA in forza di quanto previsto dal presente decreto, le somme necessarie all'esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere richieste dal commissario al Fondo strategico italiano SpA, istituito presso la Cassa depositi e prestiti. Come corrispettivo di tali somme sono conferite al Fondo citato quote azionarie della società proprietaria dello stabilimento. Le medesime quote azionarie possono essere eventualmente acquistate o riacquistate dalla società proprietaria dello stabilimento una volta rese disponibili le somme necessarie all'adempimento del citato articolo 1.
  2. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto il seguente comma:
  «8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano anche al caso di stabilimento di interesse strategico nazionale come definito e individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.».