stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.0201. in Assemblea riferita al C. 1139-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/07/2013  [ apri ]
2.0201.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2.1 – (Misure urgenti per l'efficacia dell'azione ispettiva ambientale). – 1. Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 3 dell'articolo 2, ed al fine di compensare lo svolgimento di specifiche attività obiettivamente disagiate che richiedono particolare impegno, nonché al fine di assicurare le necessarie garanzie e tutele, al personale ISPRA in possesso della qualifica di ispettore ambientale è corrisposto un assegno annuo lordo determinato, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, nella misura di euro 5.000,00 per ogni singolo addetto.
  2. Le indennità di cui al comma 1, non riassorbibili da altre voci contrattuali, sono liquidate per dodici mensilità; tali indennità sono corrisposte, negli importi e secondo le modalità previste, per l'effettiva durata dello svolgimento delle predette attività.
  3. L'onere finanziario derivante dalle indennità di cui al comma 1 non comporta oneri ulteriori per lo Stato ed è posto a carico di ISPRA, che a tal fine utilizza le entrate derivanti dal trasferimento delle tariffe annuali a carico dei gestori, e precisamente la quota parte corrispondente all'aliquota denominata Tc, come regolamentata dal decreto del 24 aprile 2008 emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze, di cui all'articolo 33, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Altresì, allo scopo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le tariffe di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  4. Anche ai fini dello svolgimento efficace dell'azione ispettiva ambientale di cui all'articolo 2-bis, comma 1, e ferma restando l'invarianza della spesa per il bilancio dello Stato, l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, si interpreta nel senso che le assunzioni ivi autorizzate ed effettuate entro il 31 dicembre 2011, consentono l'adeguamento dei fondi per la contrattazione integrativa, anche in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fermo restando il rispetto dell'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.