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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.0200. in Assemblea riferita al C. 1139-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/07/2013  [ apri ]
2.0200.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2.1 – (Potenziamento delle attività di tutela ambientale). – 1. Al fine di assicurare il potenziamento delle attività, in particolare di controllo e di monitoraggio, in applicazione della normativa in materia di tutela e protezione dell'ambiente e della salute, le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA), istituite in attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, provvedono a ricoprire le posizioni già previste dalla rispettiva dotazione organica vigente ovvero a rideterminarla in relazione ai necessari ulteriori fabbisogni.
  2. Ai sensi di quanto previsto al comma 1, non trovano applicazione alle Agenzie di cui al comma 1:
   a) il divieto alle assunzioni, anche già effettuate, di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   b) il limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle attività a progetto svolte in attuazione di specifici incarichi e convenzioni che assicurino la piena copertura finanziaria dei relativi costi;
   c) il limite di spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, confermato, per il triennio 2010-2012, dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 15, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
   d) il limite di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto n. 95 del 2012, limitatamente alle autovetture destinate alle attività di controllo e monitoraggio ambientale;
   e) le disposizioni di cui all'articolo 9 del citato decreto n. 95 del 2012.

  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i livelli essenziali di tutela ambientale (LETA) in relazione alle funzioni che le Agenzie di cui al comma 1 sono tenute a garantire nell'esercizio delle attività istituzionali. Con il medesimo decreto viene corrispondentemente determinata, rispetto alla spesa sanitaria di parte corrente, la percentuale minima da destinare al finanziamento ordinario annuale delle Agenzie medesime.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.