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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.600. in Assemblea riferita al C. 1139-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/07/2013  [ apri ]
1.600.

  Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 61 del 2013, è aggiunto infine, il seguente periodo:
  «In attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dall'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale», i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto interministeriale di cui al citato articolo 1-bis, comma 2. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ma legittima la Regione competente a chiederne il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

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