Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. – 1. Nel saldo finanziario di cui all'articolo 77-bis, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a partire dall'esercizio 2013 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e dalle regioni e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni per l'attuazione degli interventi finalizzati alle bonifiche del territorio.
2. I comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 1 sono tenuti a presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte in conto corrente e nella parte in conto capitale.