Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. – 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore.